Art 62: Assica denuncia pratiche sleali

2012-11-20T11:20:21+02:0014 Novembre 2012 - 10:58|Categorie: ARTICOLO 62, Salumi|Tag: , |

Milano – “Diverse aziende hanno segnalato, proprio in corrispondenza con l’entrata in vigore dell’articolo 62, numerose richieste di fatture riepilogative da parte dei propri clienti, con spedizione i primi giorni del mese successivo”. Comincia così la circolare n.213 di Assica, Associazione industriali delle carni e dei salumi, inviata il 12 novembre ai propri associati. Il nodo, ovviamente, è quello dei tempi di pagamento. Un tema che sta mettendo in difficoltà tutti i settori dell’agroalimentare interessati dalla normativa. E che sta finendo col peggiorare, e di molto, le condizioni di pagamento rispetto a prima dell’entrata in vigore dell’articolo 62. Il grido d’allarme degli industriali della carne e dei salumi non lascia spazio a dubbi. “E’ considerata pratica sleale la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all’ultima consegna del mese. Di conseguenza, fatto salvo il caso di un unico ordine con più consegne dilazionate nel mese, il contraente che impone questa pratica potrebbe essere sanzionato ai sensi del comma 6 dello stesso articolo”. Il riferimento, ovviamente, è all’Antitrust, ovvero l’organo deputato ai controlli sulla regolare applicazione dell’articolo 62. Nel documento si fa riferimento anche a possibili segnalazioni all’Antitrust da parte delle associazioni di categoria, in particolare nel caso in cui le richieste di fatturazione riepilogativa comportassero modifiche alle prassi di fatturazione in essere prima dell’entrata in vigore della norma, il 24 ottobre. Con un artificioso allungamento dei termini di pagamento, quindi, in palese violazione dello spirito della normativa. Vale la pena ricordare, infine, che, nonostante il decreto attuativo non sia ancora stato pubblicato, la norma prevede già la sanzione delle pratiche sleali.  Ai sensi del comma 6, tali pratiche sono punite “con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00”. La misura della sanzione, che si applica ad ogni singola violazione, è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2. La domanda, a questo punto, è d’obbligo: saranno queste problematiche la ragione del ritardo della pubblicazione del decreto attuativo? E ancora: riusciranno i due ministri interessati, Mario Catania e Corrado Passera, a correggere le palesi storture introdotte dall’articolo 62?

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