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Art 62: il nodo degli interessi di mora

2012-11-16T09:17:05+01:0016 Novembre 2012 - 09:16|Categorie: ARTICOLO 62, Mercato|

Meda (Mb) – A conferma delle difficoltà di applicazione dell’articolo 62, sono numerose le e-mail di segnalazione, protesta e richieste di chiarimento che giungono in redazione. Una di queste fa riferimento alla spinosa questione degli interessi di mora da applicare a seguito di un ritardo di pagamento. La riportiamo integralmente:

“Sul tema dell’articolo 62 segnaliamo anche la volontà di alcuni clienti di non pagare entro i termini, consentendoci di effettuare la fattura per interessi, salvo poi doverla stornare per riuscire ad ottenere il pagamento…La fatturazione degli interessi consente al cliente di evitare eventuali multe oppure no? Tenersi il cliente e portare a casa quanto ci spetta diventa sempre più difficile, legge o non legge..”

Rispetto a questo argomento, nel decreto attuativo – ancora in fase di pubblicazione – all’interno della parte relativa alle pratiche sleali, si legge:

“Le disposizioni di cui all’articolo 62, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,  vietano qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi comprese quelle che: escludano l’applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento  delle spese  di recupero dei crediti.

Sembra diffusa l’interpretazione, avvalorata anche da quanto affermato qualche settimana fa da Giovanni Di Genova del Mipaaf, nel corso di un incontro con gli imprenditori, che sia obbligatorio prevedere gli interessi di mora, ma facoltativo incassarli, a discrezione quindi dell’azienda.

(AR)

 

 

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