Articolo 62: una particolarità del comparto vinicolo

2012-11-15T13:05:31+02:0015 Novembre 2012 - 13:05|Categorie: ARTICOLO 62|Tag: , , , |

Roma – L’applicazione dell’articolo 62, per quanto riguarda il settore vinicolo, presenta alcune peculiarità. Il comma 5 dell’articolo 5 recita “Con riferimento alla cessione di prodotti alcolici è fatto salvo quanto previsto dall’art. 22 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 e s.m.i”. Tradotto: i termini di pagamento per i prodotti gravati da accisa, ceduti ad altri soggetti, che possono immetterli al consumo, non partono dalla data di ricevimento della fattura, ma dalla data di consegna. Se, cioè una cantina vende del vino sfuso a un operatore che non lo rivende al pubblico, i 60 scattano dalla data di ricevimento della fattura. Se, invece, rifornisce un retailer il conteggio parte dalla consegna della merce. Secondo quanto riportato da Il Corriere vinicolo, le associazioni di categoria hanno, tuttavia, chiesto una modifica alla norma, perché questa impone ai produttori, che vendono sia ad altri anelli della filiera sia alla distribuzione, una contabilità separata e quindi a un aggravio dei costi di gestione. Meglio quindi un unico termine di pagamento a partire dalla data di ricevimento della fattura. Un’eventuale variazione della norma non è cosa semplice. Non basta, infatti, inserire una specifica nel decreto attuativo, ma sarà necessario rivedere la legge generale. (PF)

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