Articolo 62: una particolarità del comparto vinicolo
Roma - L’applicazione dell’articolo 62, per quanto riguarda il settore vinicolo, presenta alcune peculiarità. Il comma 5 dell’articolo 5 recita “Con riferimento alla cessione di prodotti alcolici è fatto salvo quanto previsto dall’art. 22 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 e s.m.i”. Tradotto: i termini di pagamento per i prodotti gravati da accisa, ceduti