Art 62: Aidepi chiede certezza operativa per le aziende

2013-04-10T14:13:04+02:005 Aprile 2013 - 17:36|Categorie: ARTICOLO 62|Tag: , , , |

Anche Aidepi, interviene nel dibattito sull’articolo 62: “Sin dall’emanazione dell’art. 62 – sostiene Mario Piccialuti, direttore generale – pur guardando con favore al principio ispiratore del provvedimento, atto a moralizzare le transazioni commerciali del settore agroalimentare improntandole a maggior trasparenza e correttezza, l’Aidepi ne ha da sempre rilevato l’incoerenza sistemica rispetto al quadro giuridico comunitario e la complessità dei risvolti pratici derivanti da una pedissequa applicazione delle disposizioni in esso contenute. Meglio sarebbe stato recepire nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria sui ritardi di pagamento, introducendo nel provvedimento di attuazione quegli elementi di specificità ritenuti funzionali al settore alimentare, piuttosto che affrettarsi ad emanare una norma anticipatoria destinata ad incontrare quelle inevitabili difficoltà interpretative di cui le nostre aziende non hanno assolutamente bisogno, soprattutto in un momento economico-politico fragile ed incerto come quello che stiamo vivendo. Spiace constatare che, a distanza di alcuni mesi dalla sua emanazione, e nonostante gli sforzi compiuti per rendere operativamente gestibile il suo rigido dettato normativo, la norma continui a scontare i suoi originari difetti di chiarezza, che hanno addirittura finito per ingenerare contrasti interpretativi tra i Dicasteri Mise e Mipaaf, che hanno di concerto emanato il decreto applicativo dell’art. 62, sulla sopravvivenza dello stesso rispetto alla disciplina di derivazione comunitaria sui ritardi di pagamento, imponendo al contempo significativi oneri di adeguamento alle imprese del settore e creando comunque incertezza a quelle aziende che faticosamente stanno mettendo a sistema gli adempimenti imposti. Ciò a conferma del fatto che i problemi legati ai tempi di pagamento tra imprese non si risolvono con norme che intervengono a gamba tesa nelle relazioni commerciali tra imprese, ma con una precisa e ragionata regolamentazione e un efficace enforcement delle situazioni di squilibrio contrattuale”.

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