Articolo 62: la relazione di Assocaseari

2012-11-15T12:46:20+02:009 Novembre 2012 - 17:35|Categorie: ARTICOLO 62, Formaggi|Tag: , |

Ecco il testo integrale del documento di Assocaseari relativo all’articolo 62 e al decreto applicativo.

Il 24 ottobre scorso è entrato in vigore l’articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Che, integrato dal decreto attuativo, disciplina i rapporti e i pagamenti tra imprese del settore agroalimentare. Riassumiamo di seguito le maggiori problematiche riscontrate dai nostri associati nell’attuazione di questa Legge, con particolare riferimento agli aspetti gestionali più che ai rapporti tra imprese della filiera.

Art 62: “I contratti…sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta”; Decreto attuativo: “…per “forma scritta” si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax…”.  Art 62: “…I  contratti devono  essere informati  a principi di trasparenza, correttezza,  proporzionalità  e  reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti… Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, e’ vietato: a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive…..”.

Vedremo nella pratica quali benefici porterà nei rapporti tra imprese questa norma. Per il momento ci asteniamo da qualsiasi valutazione e commento.

Art 62: “I contratti… …. Indicano, a pena di nullità, la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento (elementi essenziali)”. Decreto attuativo: “….Gli elementi essenziali, in forma scritta… possono essere contenuti sia nei …. Contratti quadro o di base …(sia negli) accordi interprofessionali, sia nei conseguenti documenti di seguito elencati, a condizione che questi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi:

a) contratti di cessione dei prodotti;

b) documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura;

c) ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti…

– Gli elementi essenziali, in forma scritta, di cui all’articolo 62, comma 1… possono essere contenuti negli scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla consegna dei prodotti.

– I documenti di trasporto, o di consegna, nonché le fatture, integrati con tutti gli elementi richiesti dall’articolo 62 (elementi essenziali)…, tranne che nelle fattispecie di cui al comma (precedente), assolvono gli obblighi ….. e devono riportare la seguente dicitura: “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.”

Le aziende stanno modificando tutta la modulistica affinché contenga, nelle modalità previste, tutti gli ‘elementi essenziali’.

Decreto attuativo: “si applica ai prodotti….la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana”.

E’ confermato che anche le merci provenienti dall’estero e consegnate in Italia devono rispettare la legge Italiana. Vedremo come le aziende estere la recepiranno.

Art 62: “Per ‘prodotti alimentari deteriorabili’ si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:

a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;

b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;

…..

d) tutti i tipi di latte.

La voce ‘d) tutti i tipi di latte’ ha provocato, ad una prima lettura, grande incertezza su quali prodotti identificasse questa definizione e soprattutto se comprendesse anche il latte uht e in polvere; solo da poco e dopo l’entrata in vigore della legge, il ministero ha precisato che anche il latte uht e il latte in polvere, prodotti che hanno ben più di 60 giorni di termine minimo di conservazione o di data di scadenza, e che sono stati sottoposti a trattamento ‘atto a prolungarne la durabilità’, rientrano nei ‘prodotti deteriorabili’. Fino a quel momento che cosa potevano fare le aziende che producono o commercializzano quei prodotti?

Art 62: “il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi, il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura…”; Decreto attuativo: “Art 4 comma 1. termini di pagamento di cui… all’articolo 62 … decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Le modalità di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa fiscale. Comma 2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62…il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti. Comma 3. Ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore in caso di ritardo di pagamento di cui all’art. 62…, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata A.R., di posta elettronica certificata (Pec) o di impiego del sistema Edi (Electronic data interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale. Comma 4. In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti ai fini della decorrenza dei termini di cui all’art.62, comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Questo articolo e quello relativo agli ‘elementi essenziali del Contratto in forma scritta’ del decreto attuativo sono quelli che più hanno creato problemi, sia in termini di costi di informatizzazione per modifiche ai programmi gestionali, che in termini di impegno nell’analisi delle problematiche da gestire: prevedere la decorrenza (comma 1 e comma 4) dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura o della merce, ha costretto le aziende a fare grandi cambiamenti nelle modalità di invio dei documenti (comma 3: via Pec , Edi o via Raccomandata AR) e a variazioni nel corpo del documento stesso con aggiunta di campi (p. es. ‘data decorrenza pagamento’ etc.) e varie annotazioni; prima dell’entrata in vigore dell’art 62 i termini di pagamento decorrevano, molto più semplicemente, dalla data del documento o, al massimo dalla data di ricevimento della merce. Tutte spese e perdite di tempo inutili, che non portano vantaggio a nessuno. Emettere (comma 2) ‘fatture separate per cessioni di prodotti assoggettati a termini di pagamento differenti’ ha costretto le aziende, in certi casi, a raddoppiare il numero delle fatture inviate allo stesso cliente, o ricevute dallo stesso fornitore, e a rivedere completamente tutta la procedura, dall’inserimento dell’ordine all’invio o ricevimento della merce.

Decreto attuativo: “Configura, altresì, una pratica commerciale sleale la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all’ultima consegna del mese”.

La clausola contenuta in questo articolo ‘…fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote dello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all’ultima consegna del mese” sta provocando seri problemi in quanto molte aziende stanno chiedendo l’emissione e l’invio della fattura cumulativa di tutte le consegna di un mese, nei primi giorni del mese successivo alla consegna, posticipando, così facendo,di  ulteriori 30 giorni il pagamento e peggiorando, in molti casi, la situazione rispetto a prima dell’entrata in vigore della legge. Pensiamo che anche su questo punto sia indispensabile e urgente un chiarimento da parte del ministero. Ognuna di queste incombenze, comporta un dispendio enorme di energie e di tempo, costi incalcolabili per la revisione dei programmi e dei processi e ancora costi per l’emissione e l’invio delle doppie fatture; per non parlare delle tensioni che la norma non chiara, e/o interpretabile, provoca nei rapporti tra aziende e clienti (vedi il caso della richiesta di fatturazione cumulativa il mese successivo alla consegna).

Chiudiamo questa analisi delle più evidenti problematiche riscontrate dai nostri associati nell’applicazione dell’art 62 con una domanda: ma era davvero questo che ci aspettavamo dalla nuova legge?

 

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