Bruxelles (Belgio) – La Danimarca non ha rispettato i suoi obblighi ai sensi del regolamento Ue 1151/2012. Non può utilizzare il nome ‘feta’ per commercializzare prodotti caseari, anche se destinati all’esportazione. Questa la sentenza della Corte di Giustizia europea, intervenuta per rispondere alla richiesta di Copenaghen di poter utilizzare il termine ‘feta’, marchio Dop riservato in realtà ai produttori greci, per formaggi realizzati in territorio danesi e destinati ai mercati extra-Ue. Secondo la Danimarca, proprio il fatto che tali referenze venissero commercializzate fuori dai confini comunitari dava ai produttori la possibilità di ricorrere al termine ‘feta’. Ma la sentenza dei magistrati Ue è stata chiara: “Il nome ‘Feta’ è stato registrato come Dop nel 2002. Da allora questa denominazione può essere utilizzata solo per formaggi originari della zona geografica delimitata in Grecia e conformi alle specifiche applicabili a questo prodotto. Nella procedura d’infrazione avviata la Commissione, sostenuta da Grecia e Cipro, sostiene che non avendo impedito o interrotto l’uso della denominazione Feta per il formaggio prodotto in Danimarca e destinato all’esportazione verso paesi Terzi, la Danimarca non ha rispettato i suoi obblighi ai sensi del regolamento Ue n. 1151/2012”.
Il caso della ‘feta da esportazione’ danese: lo stop della Corte di Giustizia Ue
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