Roma – La legge che ha reintrodotto in Italia l’obbligo di indicazione dello stabilimento di produzione in etichetta non è applicabile. E le aziende che non inseriscono questa informazione sulle confezioni non possono essere sanzionate, perché il testo non è legittimo. A ribadire quello che molti giuristi avevano già rimarcato è, questa volta, il tribunale di Roma. Il giudice Angela Salvio, della 18esima sezione civile del tribunale di Roma, ha infatti respinto il ricorso dell’ex viceministro delle Politiche agricole, Andrea Olivero, nei confronti di Dario Dongo, direttore del sito di informazione alimentare Great Italian Food Trade, querelato per diffamazione a causa di un articolo nel quale, “pur con affermazioni colorite e veementi”, scrive il giudice, spiegava correttamente i motivi dell’inapplicabilità della norma. La ragione è presto detta: il regolamento 1169/2011 dell’Unione europea sull’etichettatura ha fatto decadere tutte le norme nazionali relative al medesimo argomento. Per reintrodurre la legge sull’indicazione dello stabilimento, non presente nel regolamento comunitario ma chiesta a gran voce nel nostro Paese da diversi soggetti, l’Italia non ha emanato un nuovo provvedimento ma mantenuto in essere quello precedente, in violazione delle regole Ue.
La legge sull’indicazione dello stabilimento in etichetta non è applicabile
RepartoGrafico2019-01-11T13:00:01+02:0011 Gennaio 2019 - 15:00|Categorie: Mercato|Tag: etichetta, stabilimento prodouzione|
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