Milano – L’articolo 62 potrebbe penalizzare l’export agroalimentare. Secondo quanto dichiarato a Italia oggi da Roberta Crivellaro, managing partner dello studio legale internazionale Withers, il problema principale è dettato dalla decisione del Consiglio di stato che ha stabilito che il provvedimento debba essere considerato “norma di applicazione necessaria”. La sua validità è quindi indipendente dalla legge applicabile al contratto e inderogabile dalle parti, se la transazione avviene sul territorio nazionale. Una disposizione motivata dal fatto che nella Gd italiana operano player internazionali, che avrebbero potuto attuare politiche contrattualistiche diverse, tramite i centri di acquisti esteri. L’applicabilità è estesa però a tutti le transazioni se la consegna della merce avviene presso la sede del produttore italiano. Quindi regime di pagamento dei 30/60 giorni anche per i clienti esteri, che, secondo Roberta Crivellaro, difficilmente possono rispettare questi termini. Resta comunque complesso immaginare come la Guardia di finanza o l’Agcm possano comminare sanzioni a un’azienda di un altro paese. Altro tema è la salvaguardia del credito, indispensabile per le operazioni oltre confine. Molte compagnie di assicurazione non vogliono, infatti, tutelare contratti internazionali non in linea con l’articolo 62. (PF)
Le conseguenze sull’export alimentare dell’articolo 62
RepartoGrafico2013-03-13T11:17:41+02:0013 Marzo 2013 - 11:17|Categorie: ARTICOLO 62|Tag: articolo 62, export|
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