Roma – Il Mipaaf ha reso nota la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata ‘Prosecco’. Sulla Gazzetta ufficiale n. 275 del 26 novembre 2014, infatti, il Decreto 17 novembre 2014 sostituisce l’articolo 5, comma 1, con il seguente testo: “Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di elaborazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate nel territorio di cui all’art. 3 del presente disciplinare. Tali operazioni possono essere altresì effettuate in cantine aziendali o cooperative situate nel territorio amministrativo dei comuni della provincia di Verona confinati con la zona di produzione delimitata all’art. 3, limitatamente alle uve provenienti da vigneti in conduzione al 30 novembre 2011”. La modifica è entrata in vigore il 26 novembre 2014 e si applica anche per le produzioni provenienti dalla vendemmia 2014/2015.
Prosecco Doc: estesa la zona di vinificazione
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