Tutela del marchio tridimensionale: il Tribunale Ue fa chiarezza. Il caso del formaggio ‘a fiore’

2026-03-17T15:45:06+02:0017 Marzo 2026 - 15:45|Categorie: Formaggi, Mercato|Tag: , , , |

Lussemburgo – Il Tribunale Ue chiarisce i criteri per la tutela dei marchi tridimensionali nel settore alimentare, definendo anche i limiti di intervento dell’Euipo (l’ufficio dell’Ue per la proprietà intellettuale) nella valutazione del carattere distintivo dei marchi nazionali. Lo riporta un articolo de Il Sole 24 Ore a firma dell’avvocato Nicola Lucifero.

I fatti – La questione nasce in occasione di una controversia che ha origine dalla domanda presentata da una società tedesca all’Euipo per la registrazione internazionale di un marchio tridimensionale inerente alla forma di un formaggio ‘a fiore’ (con foro centrale e superficie con nervature). A fronte di tale richiesta, però, una società francese – tra i principali gruppi caseari europei – fa ricorso, sostenendo l’esistenza di tre marchi tridimensionali nazionali anteriori che riproducono anch’essi la forma a ‘fiore’ del formaggio.

La pronuncia della Commissione di ricorso dell’Euipo – La Commissione dell’Euipo rigetta l’opposizione, ritenendo che il marchio anteriore fosse dotato di un carattere distintivo molto debole. Evidenzia inoltre come la forma ‘a fiore non sia inusuale e svolga una funzione tecnica: il foro, infatti, favorisce la stagionatura e le nervature suggeriscono la porzionatura. La Commissione, dunque, considera gli elementi della forma prevalentemente funzionali e diffusi nel settore, quindi non idonei a conferire una reale capacità distintiva al marchio. Su queste basi, la società francese prosegue la sua opposizione, presentando ricorso al Tribunale Ue.

La sentenza del Tribunale Ue – Analizzata la questione, il Tribunale annulla la decisione della Commissione per ‘errore di diritto nella valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore’. Ribadisce infatti che, anche in presenza di distintività debole, un marchio nazionale validamente registrato deve conservare un nucleo minimo di capacità distintiva, che non può essere messo in discussione o svuotato di contenuto nell’ambito di un procedimento di opposizione’. Secondo il Tribunale, quindi, la Commissione, qualificando tutte le caratteristiche della forma come ‘tecniche’ o ‘usuali’, aveva finito per privare il marchio anteriore di qualsiasi effettiva funzione distintiva, contestando indirettamente la sua validità.

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