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Crisi Ferrarini: il tribunale concede l’omologa per il concordato Vismara (5). Ma Spienergy si oppone ed emerge una questione di nullità assoluta

2021-05-03T12:36:54+01:004 Maggio 2021 - 08:30|Categorie: in evidenza, Salumi|Tag: , , , |

Bologna – Il 20 aprile di quest’anno il tribunale di Reggio Emilia ha concesso l’omologa alla proposta di concordato avanzata da Vismara (leggi qui). Ma dopo pochi giorni la decisione torna sub iudice e il concordato stesso viene risospinto tra le correnti, poiché già si levano voci contrarie alla decisione. Fra queste quella di Spienergy che, in precedenza, aveva già presentato opposizione alla proposta. Con un nuovo atto la società, che è un fornitore di servizi e opera nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica, ha presentato un reclamo alla Corte d’Appello di Bologna di fatto aprendo una nuova fase di verifica della contestata omologa.

Spienergy è creditrice di Vismara per una cifra di 1.158.747,67 euro oltre che del Gruppo Ferrarini per circa tre milioni di euro. I motivi fatti valere dalla società sono molteplici e articolati: innanzitutto si contesta il fatto di non aver ricevuto comunicazione della fissazione dell’udienza finale avanti al tribunale reggiano dell’8 aprile 2021, motivo per cui si era opposta all’omologa solo in data 13 aprile. Il tribunale di Reggio ha ritenuto “tardiva” l’opposizione adducendo che la discussione avrebbe ulteriormente allungato i tempi dell’omologa, ma Spienergy rigetta tale argomentazione facendo notare – non senza enfasi – che dal deposito della prima domanda di concordato sono passati ben due anni e nove mesi. Un mese in più non avrebbe aggiunto nulla. Non solo, questo avrebbe tutelato i diritti dei creditori e il diritto di difesa. Nel reclamo si passa poi a considerazioni nel merito evidenziando la “macelleria sociale” dei fornitori, “l’eccessivo arco temporale” di durata del processo, “l’abuso dello strumento concordatario”, “la commissione di atti di frode e i presupposti di revoca d’ufficio del concordato”, “l’assoluta inesistenza di idonee valutazioni circa l’effettiva convenienza del piano concordatario rispetto all’ipotesi del fallimento con esercizio provvisorio”.

Ma un vero e proprio siluro contro il concordato Vismara viene lanciato con un argomento supportato da sentenze della Cassazione a Sezioni Unite: “L’assoluta assenza di causa in concreto del concordato” con l’adozione di Strumenti finanziari partecipativi (Sfp) per il soddisfacimento dei creditori che potrebbero non essere in grado di attribuire quanto promesso. Addirittura, per riprendere il giudizio dello stesso Commissario Giudiziale: “Credo non possa dubitarsi che il valore economico ragionevolmente attribuibile oggi agli strumenti finanziari partecipativi tende a zero” (cfr. pag. 57 relazione ex art.172 L.F.).

Questo determinerebbe la nullità assoluta del concordato, quindi non solo in sede di omologa ma, secondo l’insegnamento della Cassazione richiamato da Spienergy, senza limiti di tempo, ponendo la procedura sotto un’eterna spada di Damocle.

Per questo la richiesta di Spienergy alla Corte è di revocare il decreto di omologazione. Anche l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Lecco – aveva avanzato opposizione alla proposta di concordato, ma non è stata accolta dal Tribunale di Reggio Emilia. Per questo si è in attesa di conoscere se presenterà anch’essa il reclamo.

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