Industria vs distribuzione (2). Le considerazioni di Edoardo Gamboni (VéGé Retail e Aicube 4.0)

Milano – Edoardo Gamboni, in rappresentanza di VéGé Retail e Aicube 4.0, entra nel merito dell’applicazione del Decreto Legislativo 198, relativo ai pagamenti dei prodotti freschi e freschissimi da parte della distribuzione (leggi qui). Di seguito la sua lettera inviata al direttore di alimentando.info.

Buongiorno dott. Frigerio,
nei giorni passati ho letto le sue osservazioni in merito a quanto pare stia accadendo nei rapporti fra Industria e Retail Alimentare in conseguenza dell’applicazione del recedente Decreto Legge n. 198/2021.

Il sottoscritto in rappresentanza di VéGé Retail e Aicube 4.0, potrei senza particolare fatica e senza fare torti alcuni, aggiungere tutta la Grande Distribuzione Organizzata Italiana, abbiamo una disamina dei fatti diversa.
Il DL 198, nella sua prima stesura riassegnava a diverse categorie merceologiche, fra cui salumi e carne in scatola, ma non solo, la caratteristica di prodotti non deperibili, differentemente da ART. 62/2012 che ne disciplinava uno status di prodotti deperibili, assoggettandoli ad un termine di pagamento massimo di 30 giorni decorrenti dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
Quindi tornava per il settore retail la piena disponibilità di ottenere su queste merceologie termini superiori sino ad un massimo di 60 giorni.
Poi, durante la discussione del Decreto Aiuti Ucraina, imprecisati organi politici ritenendo, questa la plausibile motivazione, già gravi la sopportazione, anche per alcuni settori della produzione alimentare, delle sanzioni contro la Russia, ha di fatto con la promulgazione di detto Decreto, retrocesso l’iniziale decisione, riportando tali settori alla caratteristica di prodotti deperibili, quindi con termini massimi di 30 giorni.

Come VéGé Retail e Aicube, nel frattempo a nessuna industria coinvolta in questo giro di duplici opinioni, mai abbiamo rivendicato alcunché, restando assoluti spettatori di  queste modifiche legislative, accettando pertanto la formulazione finale che di fatto rendeva sterile il cambio iniziale, mantenendo quelli termini massimi i 30 giorni.
Aggiungo, spettando all’industria indicare la durabilità del prodotto, nel rispetto delle caratteristiche reali, per maggiore comprensione, in opportunità con quanto accaduto sopra, Aicube ha scritto ai fornitori in due occasioni chiedendo eventuali modifiche, limitandosi successivamente a prenderne atto fedelmente dei contenuti ricevuti.  

Quanto alla decorrenza, la distribuzione ha sinora chiesto solo l’applicazione del decreto 198, che in caso di accordi quadro impone alle parti di definire un periodo di consegna, non superiore ad un mese di calendario, e di contare i termini di pagamento dalla fine di esso.
Secondo la recente nota dell’Icqrf, non sempre la sola presenza di un accordo quadro consente di utilizzare questo meccanismo, ma questo non permette affatto di sostenere, come oggi fanno alcuni produttori, che in questi casi non si debba mai utilizzare il periodo di consegna per definire le scadenze di pagamento.
In realtà gli accordi quadro stipulati a livello di centrale contendono tutti gli elementi di legge e quindi negarne la rilevanza, anche ai fini della decorrenza dei termini, vorrebbe dire disattendere ingiustificatamente le regole legali e consentire alle imprese della produzione di avvantaggiarsi sulla Gdo.
Confidiamo sul fatto che l’Icqrf intervenga nuovamente a breve sull’argomento per evitare che un contrasto interpretativo sulla reale portata del decreto 198 generi ulteriori danni sul regolare svolgimento delle contrattazioni di filiera, a tutela beninteso di entrambe le parti, industria e distribuzione.

Lo scontro, se mai si volesse definire tale lo scambio di pareri che in questa fase è in corso solo con alcune industrie di marca, la minoranza, in tanti tuttavia hanno già accolto le nostre interpretazioni, ha quale causa l’eliminazione del cosiddetto ulteriore periodo “fine mese”, previsto precedentemente, sistema ora abrogato insieme all’Art. 62.
In attesa dei chiarimenti, il parere dell’industria lo sintetizza bene Lei, viceversa il nostro non solo poggia sulle considerazioni di cui sopra, ma sull’invito di condividere soluzioni che riteniamo possano essere raggiunte con il buon senso e nel pieno rispetto delle norme vigenti, anche qualora i termini di pagamento nella loro durata totale dovessero mantenersi quelli in corso, occorre trovare i corretti rimedi che possano permetterci di mantenere inalterata la realtà attuale, che differentemente potrebbe rappresentare un ulteriore disagio in un contesto che resta complicatissimo per tutti.

Caro Direttore, auspichiamo una fase in cui la ragione abbia il deciso sopravvento rispetto ad oscure minacce di modifica unilaterale di termini di pagamento o chissà altro, tutti impegnati a superare questo periodo di maggiori costi la cui conseguenza è l’attuale pericolosissima inflazione a cui tutti vogliamo porre un freno a vantaggio di sani e misurati consumi alimentari e nel rispetto della massima convenienza per i nostri clienti consumatori finali.

Sarei lieto se potesse rendere pubblico questo mio breve intervento, tramite il Suo media di comunicazione.

Distinti saluti.

Edoardo Gamboni

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