Industria vs distribuzione: la guerra del fine mese

2022-07-29T09:15:55+02:0029 Luglio 2022 - 12:30|Categorie: Aperture del venerdì, in evidenza|

Ancora una volta, la Gd fa richieste, per il pagamento dei prodotti deperibili, che sconfinano nel terreno delle pratiche sleali. Sfruttando vuoti interpretativi del D.Lgs. 198/2021. Ma l’Icqrf ha fatto chiarezza.

Succede ancora una volta. La distribuzione moderna adotta iniziative commerciali che sconfinano nel terreno delle pratiche sleali. Come? Sfruttando i vuoti interpretativi del D.Lgs. 198/2021 che, entrato in vigore lo scorso 15 dicembre, recepisce una direttiva comunitaria in merito al contrasto alle pratiche scorrette, abrogando così l’articolo 62.

Era già accaduto ad aprile. E la redazione di Alimentando.info lo aveva denunciato (leggi qui). Il nuovo decreto non esplicitava in maniera chiara quali fossero i prodotti deperibili da pagare a 30 giorni. Ne dava una definizione più ampia e vaga: “I prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione”.  La distribuzione, dunque, chiedeva a numerosi fornitori, in fase di sottoscrizione dei contratti, di modificare i tempi di pagamento da 30 a 60 giorni, spesso con l’ulteriore clausola del conteggio del termine da fine mese. In barba al buon senso e alla precedente legislazione in materia.

In seguito, con la conversione in legge del Decreto Ucraina, era stato introdotto un emendamento che chiariva i tempi di pagamento dei prodotti deperibili nell’ambito dei contratti di cessione con tempi di consegna su base periodica, cioè i contratti di fornitura con prestazioni periodiche o continuative, secondo un programma definito. Per legge, devono quindi essere pagati a 30 giorni i preconfezionati con data di scadenza o Tmc non superiore a 60 giorni, gli sfusi non sottoposti a trattamenti che ne prolunghino la shelf life oltre i 60 giorni, i prodotti a base di carne con determinate caratteristiche fisico-chimiche e tutti i tipi di latte.

La vicenda, però, non è finita qua. Secondo fonti solitamente ben informate, sembra che la distribuzione chieda ai propri fornitori di salumi il pagamento a 30 giorni a decorrere da fine mese, applicando così la norma relativa ai contratti con consegna periodica, anche per i singoli ordinativi, che, invece, dovrebbero essere pagati a 30 giorni dall’emissione della fattura (o dalla data di consegna se successiva): una potenziale pratica sleale.

Cosa significa? Spesso accade che la distribuzione, nel corso del mese, riceva merce in giorni diversi e quindi con fatturazioni diverse. Al posto di pagarle a 30 giorni data fattura, alcune catene hanno chiesto di accorpare ‘in una sola’ le note emesse guadagnando così, a volte, ben 30 giorni di liquidità. In questo caso, se un’azienda ha inviato merce al 1° del mese verrebbe pagata a 60 giorni.

Il nodo sta nell’interpretazione delle definizioni, date dal D.Lgs. 198/2021, di ‘accordo quadro’, cioè il contratto che disciplina a livello di centrali d’acquisto la vendita di prodotti agricoli e alimentari, e ‘contratto di cessione pattuita su base periodica’.

Numerose aziende hanno dunque chiesto all’Icqrf, l’Ispettorato repressione frodi, autorità preposta a controlli e sanzioni relativi al D.Lgs. 198/2021, chiarimenti in merito. E il 12 luglio è arrivato il responso: gli accordi quadro non devono sempre intendersi come contratti di cessione con consegna periodica. La natura periodica della consegna, infatti, non dipende dalla forma del contratto, bensì “dalle modalità con cui la prestazione contrattuale è eseguita”. Un accordo quadro può quindi intendersi come ‘contratto di cessione con consegna pattuita su base periodica’ se fa espresso riferimento alle modalità e al periodo di consegna dei prodotti. Proprio quest’ultimo dato è essenziale per determinare le modalità di pagamento: se si tratta di un contratto di cessione con consegna pattuita su base periodica, il versamento deve avvenire entro 30 giorni dal termine del periodo di consegna accordato, che comunque non può essere superiore a un mese.

Che cosa fare dunque? Visto che la nota dell’Icqrf specifica che, per stabilire la periodicità delle consegne, quel che conta è la concreta modalità con cui avviene la prestazione, è possibile applicare i termini relativi ai contratti di cessione con consegna pattuita su base non periodica. Vale a dire: non oltre 30 giorni dalla data di consegna della merce o dalla data in cui è stabilito l’importo da pagare, a seconda di quale delle due date sia successiva.

Assica ha predisposto anche una bozza di testo che le aziende associate possono utilizzare nei rapporti con la clientela. Ma è necessaria certamente maggiore chiarezza nell’interpretazione del D.Lgs. 198/2021. Per i produttori di salumi e non solo.

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