Ufficiale il decreto che vieta le aste al doppio ribasso e la vita del prodotto sullo scaffale

2021-12-02T16:53:56+02:002 Dicembre 2021 - 16:53|Categorie: Il Graffio, in evidenza|Tag: , , |

Di Luigi Rubinelli

È stato pubblicato il decreto legislativo dell’8 novembre 2021, numero 198, in attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali.

È un corpus di regole dettagliato ed esaustivo della materia. Regola i rapporti di cessione dei prodotti agroalimentari e mette ordine su diversi aspetti, difendendo di fatto gli agricoltori e le loro organizzazioni.

Segnaliamo alcuni passi sui divieti:

  • la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari,
  • l’inserimento, da parte dell’acquirente, di clausole contrattuali che obbligano il fornitore a farsi carico dei costi per il deterioramento o la perdita di prodotti agricoli e alimentari che si verifichino presso i locali dell’acquirente,
  • l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illecita, da parte dell’acquirente o da parte di soggetti facenti parte della medesima centrale o del medesimo gruppo d’acquisto dell’acquirente, di segreti commerciali del fornitore,
  • la minaccia di mettere in atto o la messa in atto, da parte dell’acquirente, di ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore,
  • una parte importante riguarda la cessione di latte o vino,
  • la restituzione, da parte dell’acquirente al fornitore, di prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti invenduti o per il loro smaltimento,
  • la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di un pagamento come condizione per l’immagazzinamento, l’esposizione, l’inserimento in listino dei suoi prodotti, o per la messa in commercio degli stessi,
  • la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di farsi carico, in tutto o in parte, del costo degli sconti sui prodotti venduti dall’acquirente come parte di una promozione, a meno che, prima di una promozione avviata dall’acquirente, quest’ultimo ne specifichi il periodo e indichi la quantità prevista dei prodotti agricoli e alimentari da ordinare a prezzo scontato,
  • la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di farsi carico dei costi della pubblicità, effettuata dall’acquirente, dei prodotti agricoli e alimentari,
  • la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di farsi carico dei costi per il marketing dei prodotti agricoli e alimentari effettuata dall’acquirente,
  • la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di farsi carico dei costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore,

E ancora:

  • l’acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso,
  • l’imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione,
  • il conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali,
  • l’imposizione all’acquirente, da parte del fornitore, di prodotti con date di scadenza troppo brevi rispetto alla vita residua del prodotto stesso, stabilita contrattualmente,
  • l’imposizione all’acquirente, da parte del fornitore, di vincoli contrattuali per il mantenimento di un determinato assortimento,
  • l’imposizione all’acquirente, da parte del fornitore, di posizioni privilegiate di determinati prodotti nello scaffale o nell’esercizio commerciale,

Verso la fine del decreto indica anche cosa sono le buone pratiche commerciali.

Scarica qui il decreto

Alcune considerazioni.

  • Come si vede il decreto va oltre al divieto delle aste al doppio ribasso, indica con dovizia di particolari i rapporti di cessione, dei pagamenti e della vita dei prodotti sugli scaffali.
  • È chiaro che finché operano buoni rapporti fra fornitore e distributore, tutto fila liscio. Nel momento di contestazioni il produttore può avvalersi di vari passaggi del decreto. Ovviamente con la nullità oggettiva del rapporto.
  • Il decreto italiano attua una direttiva del Parlamento europeo e quindi trova somiglianze di applicazione anche in altri paesi europei, e questo è un bene in un mercato comune dove le regole devono essere certe, come le sanzioni previste.
  • È un momento di maturazione per tutti, produttori e distributori.
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