Etichette alimentari, la Corte Ue sul caso Lidl Italia: conta il messaggio complessivo al consumatore

2026-07-01T11:38:11+02:001 Luglio 2026 - 09:48|Categorie: in evidenza, Retail|Tag: , , , , |

Bruxelles (Belgio) – La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 30 aprile 2026 (causa C-301/25) chiarisce il rapporto tra le norme sulle informazioni alimentari e quelle sulle pratiche commerciali scorrette, confermando che possono applicarsi congiuntamente. Il caso, come riporta Agrisole, nasce dalla sanzione inflitta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) a Lidl Italia per confezioni di pasta che richiamavano fortemente l’italianità del prodotto attraverso immagini, colori e diciture come ‘Passione Italiana’ e ‘Specialità italiana’, mentre l’origine del grano (‘Ue e non Ue’) risultava indicata ma poco evidente.

La questione era stabilire se la vicenda dovesse essere valutata esclusivamente alla luce del regolamento Ue 1169/2011 sulle informazioni alimentari (Regolamento Fic) oppure anche della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. La distinzione ha importanti conseguenze sul piano sanzionatorio: le violazioni del Codice del consumo consentono infatti all’Agcm di irrogare sanzioni fino a 10 milioni di euro, molto più elevate rispetto a quelle previste dal d.lgs. 231/2017 per le violazioni del regolamento Fic.

La Corte ha escluso un rapporto di reciproca esclusione tra le due discipline, evidenziando che perseguono finalità complementari: il regolamento Fic garantisce correttezza e trasparenza delle informazioni sugli alimenti, mentre la direttiva tutela il consumatore da pratiche idonee a condizionarne le scelte economiche.

Elemento decisivo resta la percezione del consumatore medio. Una comunicazione può risultare ingannevole anche quando le informazioni obbligatorie sono formalmente corrette, se il messaggio complessivo trasmesso da immagini, grafica e slogan induce una diversa percezione dell’origine del prodotto. La pronuncia rafforza così il principio della trasparenza sostanziale: non basta che l’informazione sia presente, ma deve essere chiara, comprensibile e coerente con l’intera comunicazione commerciale.

(FR)

Torna in cima