Eurospin chiede ai fornitori un “contributo economico del 3%” / 4. Il precedente: la multa a Eurospin Lazio di 15mila euro

2026-03-26T09:11:00+01:0025 Marzo 2026 - 16:28|Categorie: in evidenza, Mercato, Retail|Tag: , |

Di Angelo Frigerio

Roma – In attesa di capire se la richiesta, fatta da Eurospin, di un contributo economico del 3% a causa dell’impatto del conflitto Usa-Iran sui costi di trasporto (leggi qui), sia da considerarsi o meno pratica commerciale sleale, alimentando ha scoperto una sanzione già irrogata dall’Icqrf nel 2024. Con una ordinanza del 5 aprile del 2024 (n.184/2024), l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell’Agricoltura ha multato Eurospin Lazio S.p.a. per 15mila euro. Il motivo? Una violazione dell’Art.4, comma 4, del decreto legislativo, 8 novembre 2021, n.198, che così recita:

“Sono vietate le seguenti pratiche commerciali, salvo che esse siano state precedentemente concordate da fornitore e acquirente, nel contratto di cessione, nell’accordo quadro ovvero in un altro accordo successivo, in termini chiari ed univoci:

a) la restituzione, da parte dell’acquirente al fornitore, di prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti invenduti o per il loro smaltimento;

b) la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di un pagamento come condizione per l’immagazzinamento, l’esposizione, l’inserimento in listino dei suoi prodotti, o per la messa in commercio degli stessi;

c) la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di farsi carico, in tutto o in parte, del costo degli sconti sui prodotti venduti dall’acquirente come parte di una promozione, a meno che, prima di una promozione avviata dall’acquirente, quest’ultimo ne specifichi il periodo e indichi la quantità prevista dei prodotti agricoli e alimentari da ordinare a prezzo scontato;

d) la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di farsi carico dei costi della pubblicità, effettuata dall’acquirente, dei prodotti agricoli e alimentari;

e) la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di farsi carico dei costi per il marketing dei prodotti agricoli e alimentari effettuata dall’acquirente;

f) la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di farsi carico dei costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore”.

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