Venezia – Il Tribunale di Venezia, a cui il Consorzio Tutela Grana Padano si è rivolto causa “l’illecito utilizzo del termine ‘Grana’ da parte della ditta Brazzale, utilizzato in comunicazione per indicare il formaggio duro da loro prodotto in Repubblica Ceca”, ha accolto le tesi sostenute dal Consorzio. Questo un estratto della sentenza del 25 maggio 2022: “Il Tribunale di Venezia […] dichiara che l’utilizzo del termine ‘grana’, nelle comunicazioni rivolte a terzi, anche a mezzo web o social network, in relazione al formaggio ‘Gran Moravia’ di produzione e commercializzazione della convenuta Brazzale spa costituisce violazione per illecita evocazione della Dop ‘Grana Padano’, nonché concorrenza sleale per scorrettezza professionale”. Inoltre: “Ordina alla convenuta Brazzale spa di cessare, nelle comunicazioni rivolte a terzi, anche a mezzo web o social network, l’utilizzo del termine ‘grana’ per indicare il proprio formaggio ‘Gran Moravia’, ovvero l’utilizzo del medesimo termine ‘grana’ associato al proprio formaggio ‘Gran Moravia’, nonché di rimuovere, entro trenta giorni dalla comunicazione del dispositivo della presente sentenza, dai propri siti web www.brazzale.com e www.granmoravia.com il materiale pubblicitario e promozionale recante il termine ‘grana’ per indicare il proprio formaggio ‘Gran Moravia’ o in associazione con il ridetto formaggio ‘Gran Moravia’”.
La pronuncia del Tribunale di Venezia nella causa fra il Consorzio Grana Padano e Brazzale
RepartoGrafico2022-06-10T13:12:54+02:0010 Giugno 2022 - 13:12|Categorie: Formaggi, in evidenza|Tag: brazzale, consorzio tutela grana apdano, gran moravia, grana padano dop, Tribunale di Venezia|
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