Sentenza storica della Cassazione. Bocciato il concordato Pasta Zara (2). Le motivazioni del pronunciamento

2022-06-27T09:40:45+02:0027 Giugno 2022 - 09:40|Categorie: Grocery, in evidenza, Pasta e riso|Tag: , , |

Di Angelo Frigerio

Roma – La storica sentenza della Corte di Cassazione sul concordato Pasta Zara (leggi qui) nasce da un ricorso delle banche – Banca Finanziaria Internazionale, Banco delle Tre Venezie, Finanziaria Internazionale Investments Sgr  – contro l’omologa del progetto di accordo con i creditori presentata alla corte di appello di Venezia. Le ricorrenti lamentavano la carenza delle informazioni trasmesse dai commissari ai creditori per metterli nelle condizioni di votare consapevolmente la proposta di concordato. Per questo vengono portate alla luce operazioni rispetto alle quali i commissari e il tribunale di primo grado non avrebbero indagato a sufficienza. Come gli ingenti versamenti alla controllante lussemburghese Ffauf, riferibile alla famiglia Bragagnolo: 67 milioni dal 2014 al 2017, più della metà nell’ultimo anno e dunque in piena crisi aziendale.

Altro dato interessante, fatto emergere dai ricorrenti, i compensi agli amministratori: 2,57 milioni nel 2015, 3,37 l’anno dopo e 2,57 nel 2017, assolutamente sproporzionati in considerazione della situazione in cui si trovava la società. La corte d’Appello aveva fatto sue le considerazioni delle banche rigettando il concordato. Da qui il ricorso alla Cassazione da parte della famiglia Bragagnolo. Cassazione che invece ha confermato sostanzialmente quanto deliberato dai togati d’Appello.

Ecco, fra gli altri, alcuni motivi di inammissibilità del concordato: “I dati che la corte d’appello ha ritenuto occultati nella proposta sono stati identificati: (i) nella natura postergata e nella stessa consistenza di finanziamenti rimborsati da Pasta Zara alla società controllante, non interamente destinati a estinguere un debito bancario e non compiuti in conformità all’accordo contrattuale; (ii) nell’appropriazione di somme di spettanza di società di factoring, da riscuotere nell’interesse di quella; (iii) nella natura preferenziale di altri pagamenti corrisposti nel periodo giugno/ottobre 2017; (iv) nella distribuzione di riserve; (v) nel riconoscimento di compensi agli amministratori del tutto sproporzionati rispetto alla condizione di crisi della società; (vi) in un’operazione di cessione di crediti (di consistente ammontare) nei confronti di soggetto solvibile, a fronte di accollo liberatorio da parte della propria controllante; (vii) in false informazioni fornite ai titolari di obbligazioni; (vii) nell’entità dei possibili crediti e delle eventuali utilità derivanti da azioni giudiziarie esperibili nei confronti degli organi amministrativi di Pasta Zara e della sua controllante Ffauf ItaliaSpa”.

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