Origine del grano in etichetta: il Tar del Lazio dà il via libera

2017-11-23T17:36:51+02:0023 Novembre 2017 - 17:36|Categorie: Pasta e riso|Tag: , , , |

Roma – Il Tar del Lazio, con l’ordinanza n.6194/2017, ha respinto il ricorso di Aidepi, che chiedeva di sospendere il decreto interministeriale che introduce l’obbligo di indicazione d’origine del grano nella pasta. Lo rende noto il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, aggiungendo che Il Tribunale ha ritenuto “prevalente l’interesse pubblico volto a tutelare l’informazione dei consumatori, considerato anche l’esito delle recenti consultazioni pubbliche circa l’importanza attribuita dai consumatori italiani alla conoscenza del Paese d’origine e/o del luogo di provenienza dell’alimento e dell’ingrediente primario”. Il decreto prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente in etichetta le seguenti diciture: a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato; b) Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato. Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi Ue, Paesi non Ue, Paesi Ue e non Ue. Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: ‘Italia e altri Paesi Ue e/o non Ue’. Il provvedimento entrerà in vigore, come previsto, il 17 febbraio 2018.

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