Bruxelles – La Commissione europea aggiorna le norme sulla prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili intervenendo su uno degli atti cardine dell’Animal Health Law. Il regolamento delegato (UE) 2026/322, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 22 aprile, modifica il regolamento (UE) 2020/687 con particolare riferimento alle malattie di categoria A: quelle che richiedono un’immediata eradicazione in caso di comparsa.
Senza cambiare l’impianto generale, il testo introduce chiarimenti operativi sulla gestione dei focolai, zone di restrizione, disinfezione, controlli, movimentazioni e ripopolamento. Rafforzato anche il ruolo dei controlli ufficiali, con campionamenti di laboratorio nelle zone di protezione quando raccomandati dalle evidenze scientifiche. Le autorità potranno inoltre adattare con maggiore libertà i confini delle zone soggette a restrizione, soprattutto in presenza di fauna selvatica o malattie trasmesse da vettori.
Novità anche per prodotti e sottoprodotti provenienti da stabilimenti colpiti, che dovranno essere trattati o trasformati per ridurre i rischi sanitari. Sul fronte delle movimentazioni, sarà possibile autorizzare spostamenti di animali e prodotti se il rischio è trascurabile e nel rispetto di specifiche condizioni di biosicurezza. Per il ripopolamento, è prevista almeno una visita del veterinario ufficiale sugli animali reintrodotti, con tempistiche definite in base al periodo di monitoraggio della malattia.
Il regolamento entrerà in vigore il 12 maggio ed è direttamente applicabile negli Stati membri. Previsto anche un periodo transitorio per i marchi sulle carni fresche fino al 31 dicembre 2028.