Settore vinicolo: alcuni chiarimenti sull’articolo 62

2012-11-23T11:30:08+02:0023 Novembre 2012 - 10:37|Categorie: ARTICOLO 62, Vini|Tag: , |

Roma – Si è svolto a Roma negli scorsi giorni un incontro tra esponenti del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, dell’Unione italiana vini e di Confcommercio, per fare il punto sull’applicazione e le problematiche relative all’articolo 62. Cinque i punti al centro del dibattito. Il primo riguarda l’applicabilità della normativa alle vendite internazionali. Il decreto attuativo circoscrive l’applicazione dell’art. 62 alle cessioni “la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana”, lasciando così intendere che la sua disciplina andrebbe applicata a tutte quelle cessioni fatte con operatori esteri, ma la cui consegna avviene in Italia. L’Uiv ha mostrato come la nuova normativa sia di difficile applicazione con i partner esteri. Si è concluso, quindi, che una deroga consentirebbe un’applicazione più flessibile della normativa in rapporto alle cessioni internazionali. Non sono stati sciolti i dubbi sulla questione coadiuvanti e additivi. Non esistono cioè ancora disposizioni precise, che indichino se essi debbano essere considerati prodotti alimentari e quindi inseriti nel campo d’azione dell’articolo 62. La terza questione riguarda la data di decorrenza dei termini di pagamento dei prodotti soggetti ad accisa, che per i soggetti autorizzati all’immissione al consumo è rappresentata dalla data di consegna e non di ricevimento della fattura. Si chiede, in questo senso, una maggiore semplificazione, con un termine di pagamento unico verso tutti i clienti. Infine, per quanto riguarda gli interessi di mora, dal ministero sono arrivate rassicurazioni sul fatto che non esiste obbligo per il creditore di riscuotere questi interessi. (PF)

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