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Dop e Igp: sarà presto “liberi tutti”?

Su Dop e Igp sarà presto “liberi tutti”? Secondo quanto ha sentenziato la Corte di giustizia dell’Unione Europea lo scorso 20 dicembre, i presupposti ci sarebbero. L’organo comunitario, chiamato dalla Corte federale di giustizia tedesca a dirimere un contenzioso in cui erano opposti il retailer Aldi Süd e il Comité Interprofessionnel di Vin de Champagne, ente che tutela l’eccellenza francese, ha infatti emesso una sentenza rivoluzionaria. Che, di fatto, renderebbe indipendente, dal nulla osta di consorzi o da quanto scritto nei disciplinari, l’utilizzo dei nomi delle denominazioni da parte delle aziende produttrici.

Con la causa C‐393/16, infatti, il Comité Interprofessionnel di Vin de Champagne aveva contestato ad Aldi Süd lo sfruttamento della Dop Champagne nel nome di un prodotto surgelato distribuito dall’insegna. Si trattava del “Champagner Sorbet”, referenza posta in vendita dal retailer nel 2012 e tra i cui ingredienti principali figurava, per il 12%, proprio il noto vino francese. Dopo un lungo iter, la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha dato ragione ad Aldi, sulla base di un principio basilare: il nome della referenza posta in vendita non sfrutta la notorietà della denominazione transalpina, dal momento che la quantità d’ingrediente presente all’interno del prodotto, conforme al disciplinare, è stata considerata sufficiente per caratterizzarlo. Di conseguenza, il consumatore finale non viene ingannato sulla natura reale di quanto acquistato. In poche parole: il sorbetto era realizzato con Champagne, aveva il gusto di Champagne e non arrecava danno alcuno né all’immagine della Doc, né alle Maison produttrici.

Cosa significa tutto questo? Primo, è fornita un’interpretazione rispetto all’Art. 118 quater del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cui si fa riferimento in tema di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche. E si evidenzia come la finalità ultima sia quella della garanzia per il consumatore: dunque, verificare che i prodotti che fanno rimando a una Dop o Igp presentino le caratteristiche e la qualità riconosciute alla stessa per via della provenienza geografica. Secondo, ma non meno importante, la sentenza di fatto potrebbe “liberalizzare” l’utilizzo dei nomi delle denominazioni.

Facciamo qualche esempio. Con la sentenza del 20 dicembre scorso, il produttore di un dolce da forno, come può essere un panettone, realizzato con una dose adeguata di Prosecco, potrebbe presentare al consumatore la propria referenza chiamandola “Panettone al Prosecco”. Oppure, il produttore di pasta ripiena o di gelato potrebbe utilizzare, in totale autonomia, il nome di un qualsiasi formaggio Dop per indicare la referenza che propone al pubblico, se l’ingrediente citato la caratterizza. Il che potrebbe valere proprio per tutte le denominazioni di origine o indicazioni geografiche, nei diversi settori: dall’ortofrutta ai salumi, e via dicendo. Con un nota bene: già oggi esistono consorzi che consentono liberamente l’utilizzo del nome di Dop e Igp da parte delle aziende che realizzano prodotti contenenti l’ingrediente protetto. Quel che potrebbe cambiare, ora, è che i produttori – i quali, è bene ripeterlo, sono chiamati a non ingannare in alcun modo il consumatore finale – potranno procedere in totale autonomia. Vedremo se sarà proprio così.

Interpellato da Alimentando.info per un commento sulla sentenza, Riccardo Deserti, direttore del Consorzio Parmigiano Reggiano, spiega: “Abbiamo esaminato il giudizio emesso dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea e non lo giudichiamo in maniera negativa. Ogni Dop e Igp, oggi, segue linee specifiche in tema d’ingredienti caratterizzanti. E la sentenza chiarisce alcuni principi in linea con le scelte che il Consorzio Parmigiano Reggiano adotta da tempo. In particolare, è importante il richiamo da parte della Corte di giustizia dell’Unione Europea rispetto a un utilizzo di Dop e Igp che sia realmente distintivo e caratterizzante, in termini quantitativi e di gusto, all’interno delle ricette. Quello dei quantitativi minimi è un elemento che noi abbiamo già adottato, ma che la sentenza ribadisce e conferma. Inoltre, altro dato importante, si evidenzia il principio della necessaria conformità ai disciplinari di Dop e Igp di prodotti e ingredienti caratterizzanti. Un dettaglio che, dunque, apre alla possibilità di utilizzo dei nomi di denominazione d’origine e indicazioni geografiche, ma con criteri intelligenti”.

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